La mediazione Digitale in tempo di COVID – Parte II

La mediazione Digitale in tempo di COVID – Parte II

 

La regolamentazione normativa è andata anche oltre e ha interessato anche la fase successiva alla stipula dell’accordo, ovvero quella, eventuale, che può scaturire dalla necessità di eseguire in via forzata gli obblighi assunti dalle parti. A tal fine si è perciò previsto che l’istanza di notificazione dell’accordo di mediazione può essere trasmessa all’ufficiale giudiziario mediante l’invio di un messaggio di posta elettronica certificata. L’ufficiale giudiziario ha il compito di estrarre dall’allegato del messaggio di posta elettronica ricevuto le copie analogiche necessarie ed esegue quindi la notificazione ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, mediante consegna di copia analogica dell’atto da lui dichiarata conforme all’originale ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Un’attenta lettura del dettato normativo porta dunque a considerare come sia stato costruito un vero e proprio procedimento che consente la gestione digitale dell’accordo di mediazione e del titolo esecutivo dalla formazione sino alla messa in esecuzione.

Innanzitutto, come detto, ci si trova di fronte ad una norma che non è legata all’emergenza sanitaria e che potrà tornare molto utile in ogni occasione in cui una delle parti sia lontana dalla sede dell’organismo di mediazione. In secondo luogo è interessante notare come sia stato risolto il problema del cliente/privato cittadino che non sia dotato di firma digitale prevendendo che spetti al difensore il compito di certificare l’autografia della sottoscrizione di costui. Sul punto va detto che l’iter procedimentale non è esente da difficoltà di gestione, posto che prevede la possibilità che tutte le parti siano collegate da remoto e in posti diversi (previsione necessaria, ad esempio, in caso di soggetti in quarantena) e che pertanto la parte privata debba sottoscrivere un documento, mentre è in collegamento con il proprio difensore (e con gli altri partecipanti all’incontro) e poi trasmettere il documento stesso onde consentire che gli altri partecipanti possano sottoscriverlo. Detto passaggio implica pertanto la presenza di un soggetto dotato di stampante e scanner, il che non è eventualità scontata; è preferibile dunque che, in assenza di restrizioni alla libertà di movimento, difensore e cliente siano collegati insieme, dallo studio del primo, in modo da poter perfezionare in un unico contesto le operazioni di firma analogica, certificazione, firma digitale dell’avvocato e trasmissione del documento alle altre parti.