La mediazione digitale in tempo di COVID – Prima parte
La produzione normativa in epoca di emergenza sanitaria ha portato alla codificazione di un procedimento ad alto tasso di innovazione digitale, che merita di essere analizzato per le implicazioni che porta con sé in tema di gestione e conservazione documentale.
Il riferimento è al comma 20 bis dell’art. 83 d.l. 18 del 2020, che regolamenta il procedimento di mediazione da remoto con una disciplina destinata a trovare applicazione anche al termine dello stato di emergenza. È utile ricordare che, secondo la norma in esame, gli incontri di mediazione possono svolgersi da remoto, mediante l’utilizzo di sistemi di videoconferenza e con il preventivo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento compreso il mediatore.
Il legislatore ha anche definito un preciso iter documentale secondo il quale l’avvocato, che sottoscrive con firma digitale il verbale o l’accordo di conciliazione, può dichiarare autografa la sottoscrizione del proprio cliente collegato da remoto ed apposta in calce ai suddetti documenti. Si prevede poi che il verbale relativo al procedimento di mediazione svoltosi in modalità telematica venga sottoscritto dal mediatore e dagli avvocati delle parti con firma digitale ai fini dell’esecutività dell’accordo prevista dall’articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. A tal fine, il mediatore, apposta la propria sottoscrizione digitale, trasmette tramite posta elettronica certificata agli avvocati delle parti l’accordo così formato.