IL CONCORDATO PREVENTIVO
La percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari costituisce requisito di validità della proposta concordataria, al cui riscontro il giudice deve procedere già in sede di ammissione alla procedura
La procedura concordataria «tende […] alla risoluzione della crisi di impresa» (Cass. civ., Sez. I, 20 febbraio 2020, n. 4329) e consente all’imprenditore commerciale di evitare, mediante la regolazione dei rapporti debitori in maniera concertata con i creditori, che lo stato di crisi evolva in fallimento.
Ciò in ragione della «ravvisata opportunità di privilegiare soluzioni di composizione idonee a favorire, per quanto possibile, la conservazione dei valori aziendali, altrimenti destinati ad un inevitabile quanto inutile depauperamento»
La proposta concordataria deve essere accompagnata dalla relazione predisposta da un professionista indipendente, scelto dal debitore, il quale deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
Quanto ai presupposti per l’ammissione alla procedura, la proposta di concordato «deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari» (art. 160, co. 4, L.F